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Il Codice della Crisi e la procedura di liquidazione controllata

Per evitare conseguenze estreme e tutelare i creditori, il Codice della Crisi prevede la procedura di liquidazione controllata: vediamo cos’è e come evitarla.

La liquidazione controllata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riguarda specifici soggetti in stato di sovraindebitamento. È una modalità che rientra nelle procedure di composizione della crisi, insieme al piano di ristrutturazione dei debiti e al concordato minore, per salvaguardare il futuro delle imprese.

Nonostante sia possibile dotarsi di opportune metodologie di programmazione e monitoraggio costante, non tutte le realtà imprenditoriali ne sono consapevoli, o ne fanno un uso idoneo. Laddove manca un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, le capacità previsionali arrancano e risulta difficile anticipare una possibile crisi.

Può dunque accadere che aziende, piccoli imprenditori, start-up e professionisti finiscano per trovarsi in una spirale di difficoltà economico-finanziaria che induca all’insolvenza. Per evitare conseguenze estreme e tutelare i creditori, il Codice della crisi prevede appunto la procedura di liquidazione controllata (articolo n. 268 del D.lgs. 14/2019). Vediamone alcuni punti salienti e come sia possibile evitarla intervenendo con tempestività.

La liquidazione controllata nel Codice della crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa impone alle aziende di dotarsi degli strumenti necessari per una diagnosi previsionale che permetta di rilevare in anticipo eventuali segni di difficoltà. Ma non solo: ridisegna e snellisce le procedure di esecuzione giudiziale, mettendo a disposizione modalità alternative e orientate a risanare le aziende in crisi.

Lo scopo che anima la riforma della crisi d’impresa, dunque, è incentivare l’imprenditore a far emergere tempestivamente le difficoltà, per consentire all’azienda ancora sana di evitare l’insolvenza. Così facendo è possibile agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.

Ma cosa accade nel momento in cui il giusto equilibrio viene a mancare?

Un elevato indebitamento può portare a uno squilibrio della struttura finanziaria dell’impresa. Quando parliamo di sovraindebitamento, il nuovo codice si riferisce allo stato di insolvenza, o difficoltà economico-finanziaria, di specifici soggetti, che possono decidere di attivare le procedure previste per la composizione dello stato di crisi.

In sostanza, hanno la facoltà di richiedere:

  • un piano di ristrutturazione dei debiti, se sono consumatori, o meglio, persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
  • un concordato minore, solo nel caso di imprenditori minori, o agricoli, e start-up innovative;
  • una liquidazione controllata del debitore, introdotta in sostituzione della “liquidazione del patrimonio” e destinata a consumatori, professionisti, start-up innovative e imprenditori minori o agricoli.

L’accesso alla liquidazione controllata è quindi un procedimento orientato a ristrutturare il debito. Per questo, è correlato all’accertamento che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (articolo 69, comma, 1 del D.lgs. 14/2019).

Liquidazione controllata: quali sono i beni non liquidabili?

Il debitore che affronta una situazione di crisi economico-finanziaria può richiedere al tribunale competente di avviare la procedura di liquidazione controllata. Tuttavia, alcuni beni non sono affatto contemplabili:

  • crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile. Per esempio, non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne nelle cause di alimenti, crediti per sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri. Oppure sussidi per maternità, malattie, ecc.;
  • crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti stabiliti dal giudice, per il mantenimento suo e della sua famiglia;
  • frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del Codice Civile;
  • cose non pignorabili per disposizione di legge.

Dunque, la liquidazione controllata mira a disporre del patrimonio del soggetto sovraindebitato per tutelare i creditori, ma anche l’indebitato stesso. Lo scopo è quello di evitare situazioni drammatiche e consentire, nel limite del possibile, il recupero di una situazione di crisi.

Chi può inoltrare la richiesta di liquidazione controllata?

In passato, la liquidazione controllata era connotata dalla volontarietà del debitore. Ora, il nuovo Codice della crisi d’impresa estende il numero dei soggetti legittimati a richiederla.

Infatti, la domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal:

  • debitore, sia in via diretta che “per conversione”, in caso di revoca del piano di ristrutturazione (articolo n.73 D.lgs. 14/2019) e del concordato minore (articolo n.83 del D.lgs. 14/2019);
  • creditore, solo nel momento in cui può presentare un indizio della situazione di difficoltà del debitore. Oppure, per conversione, nei casi di revoca del piano di ristrutturazione e del concordato minore per frode o inadempimento;
  • Pubblico Ministero, nel caso l’insolvenza riguardi l’imprenditore e, per conversione, se avviene la revoca del piano di ristrutturazione e del concordato minore per frode o inadempimento.

La domanda dovrà essere inoltrata con ricorso e, quando è il debitore a formularla, il soggetto potrà avvalersi dell’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Sarà sempre l’OCC a informare con tempestività gli uffici territoriali competenti, affinché possano predisporre la documentazione necessaria a far valere eventuali crediti nella liquidazione. Infine, spetta alla sentenza del tribunale dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione controllata.

Tuttavia, prima di arrivare a questo punto, sono molteplici gli strumenti che possono aiutare gli imprenditori a prevenire situazioni di crisi e a intervenire con azioni correttive. Non farlo, oltre a ignorare gli obblighi di legge, significa condurre la propria attività senza l’imprescindibile monitoraggio continuo che ne orienta il cammino verso gli obiettivi prefissati.

Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per prevenire la crisi

Il nuovo Codice della crisi d’impresa suggerisce di non limitarsi a un approccio basato al consuntivo e di integrarlo con modalità maggiormente previsionali.

Programmazione e controllo, con adeguate modalità e strumenti, concorrono a garantire la continuità d’impresa, in quanto permettono di rilevare con tempestività eventuali squilibri economico-finanziari. Puoi aggiustare la rotta intrapresa, allocare le risorse disponibili laddove necessario e prendere decisioni consapevoli per garantire un futuro sereno alla tua attività.

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Pietro Bussinello

Pietro Bussinello

Marketing e Comunicazione

In Gap Studi e Consulenze dal 2017, valorizza la presenza online e sviluppa l’attività professionale.

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