L’articolo 13 del D.lgs 12/01/19 n.14 definisce gli indici di allerta della crisi d’impresa. Vediamo, in questo articolo, quali sono e come si calcolano.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) rivoluziona integralmente il vecchio impianto normativo che, nella versione originaria, risale addirittura al 1942 nella forma di un Regio Decreto (la cosiddetta “Legge Fallimentare”).
Nonostante non sia immediatamente percepibile dal nome che porta -si sarebbe forse potuto inserire la parola “prevenzione” prima di “crisi”-, la filosofia del Codice è quella di premiare un approccio preventivo e oculato alla gestione economico-finanziaria delle aziende. L’intento è evitare situazioni di crisi e insolvenza che mettano a repentaglio i creditori, l’esistenza della stessa impresa e diventino un costo sociale-giudiziario per lo Stato.
L’articolo 13 del Codice definisce a livello operativo quali sono gli indici di allerta della crisi d’impresa che fanno ragionevolmente supporre che la situazione economico-finanziaria possa degenerare. Tali indici si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività imprenditoriale. Sono escluse solamente le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo il regolamento Consob. Oltre a banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni che sono regolate da altre norme.
Vediamo ora, insieme, quali sono e cosa rappresentano questi indici, tenendo ben presente che, se non venissero calcolati e si manifestasse una situazione di crisi aziendale evitabile, la proprietà, il management e l’eventuale organo di controllo dell’impresa diventano passibili di pesanti ripercussioni giuridiche.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: gli indici di allerta
Gli indici di allerta sono ordinati gerarchicamente e, quando uno eccede il proprio “valore soglia”, è ragionevole presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa senza dover calcolare quelli successivi.
Gli indici di allerta sono i seguenti:
- valore del patrimonio netto: se negativo, per qualsiasi impresa, o al di sotto del minimo legale, per le società di capitali, fa presumere uno stato di crisi dell’azienda;
- DSCR (Debt Service Coverage Ratio): rapporto tra i flussi di cassa generati dalla gestione operativa dell’azienda e le uscite monetarie dovute al rimborso di eventuali debiti finanziari contratti. Se il rapporto, calcolato sull’orizzonte temporale dei successivi 6 mesi, è inferiore a 1, si presume uno stato di crisi;
- qualora il DSCR non sia disponibile è, invece, presumibile uno stato di crisi al superamento congiunto di determinate soglie, differenziate su base settoriale, dei seguenti 5 indicatori:
- indicatore di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
- indicatore di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indicatore di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- indicatore di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indicatore di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Di seguito un’infografica che riassume la sequenza di indici appena esposta.

Qui sotto, invece, le soglie settoriali dei cinque indicatori che, come esplicitato, seguono, in ordine di importanza, patrimonio netto e DSCR.
Soglie settoriali indicatori di allerta crisi d’impresa
Il patrimonio netto
Il valore del patrimonio netto di un’azienda è il primo indice che ne segnala lo stato di salute. Com’è noto, se un’impresa è sotto-capitalizzata rispetto all’attività che svolge rischia di subire una diminuzione rilevante del proprio patrimonio, qualora il business non dovesse dare i risultati sperati. Se l’andamento non positivo porta a perdite significative, queste possono ridurre il patrimonio netto ad un valore al di sotto del minimo legale o, addirittura, negativo.
In questi casi il valore del patrimonio netto è l’indice di crisi che fa presumere ci sia un “pregiudizio” alla continuità aziendale. Se così fosse, l’imprenditore, il manager e l’eventuale organo di controllo interno devono provvedere immediatamente a ricomporre la situazione attraverso, ad esempio, la ricapitalizzazione dell’impresa o la cessazione dell’attività.
Il DSCR – Debt Service Coverage Ratio
Il DSCR – il secondo indice di allerta da considerare qualora il patrimonio netto sia positivo o al di sotto del minimo legale per le società di capitali – è la vera novità introdotta dal Codice. Un indice che dà concretezza alla filosofia che guida l’intero impianto normativo: prevenire, prevenire e ancora prevenire.
Possiamo definire il DSCR come un “indicatore finanziario predittivo” che segnala al management di un’azienda se, per almeno i successivi 6 mesi (sarebbe meglio calcolarlo anche sui 12 successivi), le entrate di cassa sono sufficienti a coprire le uscite. Molto semplice a dirlo, tutt’altro realizzare un sistema che consenta di calcolarlo con il più alto rigore possibile. A differenza del patrimonio netto, infatti, il DSCR non è un indice storico, di bilancio, calcolabile in termini ragionieristici. Si tratta, bensì, di una stima basata sulle proiezioni economiche e finanziarie nel futuro prossimo.
Per calcolare il DSCR è fondamentale un budget e un rilevamento mensile dell’andamento economico-finanziario in modo che le proiezioni – dette anche “forecast” – siano il frutto di questa combinazione di dati.
Gli indicatori settoriali
Gli indicatori settoriali rappresentano il terzo indice, in ordine di importanza, di un possibile stato di crisi. Sono calcolabili attraverso il rapporto delle voci di bilancio illustrate in precedenza e, come detto, le soglie sono differenziate su base settoriale.
Le soglie sono parecchio “generose”, il che rende altamente improbabile il superamento congiunto da parte di tutti e cinque gli indicatori.
Uno studio recente condotto da Gap Studi e Consulenze in collaborazione con il CIDE dell’Università degli Studi di Verona, basato su cinque anni di osservazione, ha riscontrato una bassissima correlazione – statisticamente trascurabile – tra il superamento congiunto delle soglie degli indicatori e il verificarsi di uno stato di crisi che ha determinato la cessazione dell’attività di un’azienda.
Indici di allerta della crisi d’impresa: prevenire per avere successo
La capacità di calcolare i tre indici di allerta è il requisito principale di adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza pone alle aziende.
Praticamente tutte sono in grado di misurare il valore del patrimonio netto e degli indici settoriali. Il calcolo del DSCR non è, invece, scontato in diverse realtà imprenditoriali, in particolar modo se appartenenti a determinati comparti produttivi e/o di piccole dimensioni. È una situazione che, nella nostra esperienza, riscontriamo diffusamente.
Se sei imprenditrice/imprenditore, hai cariche di responsabilità in azienda o sei un componente di un organo di controllo e vuoi confrontarti con noi per capire meglio cosa può significare realizzare un sistema adeguato per il calcolo del DSCR contattaci al più presto.
Siamo pronti a metterci all’ascolto e a prospettarti la soluzione migliore.

Pietro Bussinello
Marketing e Comunicazione
In Gap Studi e Consulenze dal 2017, valorizza la presenza online e sviluppa l’attività professionale.